La Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza del 02.07.2019 n. 17663 ha confermato l’orientamento espresso in merito ai rimedi esperibili contro l’ordinanza di assegnazione somme resa dal Giudice dell’esecuzione nei pignoramenti presso terzi.
In particolare il Supremo Consesso ha affermato che l’ordinanza di assegnazione di un credito configura atto conclusivo del procedimento di espropriazione forzata dei crediti e, pertanto, ha natura di atto esecutivo.
Ergo, tutte le volte in cui si lamentano dei vizi seppur sostanziali in relazione agli atti esecutivi precedenti l’ordinanza di assegnazione ovvero relativi all’ordinanza di assegnazione stessa quest’ultima deve essere oggetto di impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi.
Il terzo pignorato può “impugnare” l’ordinanza di assegnazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non solo quando contesti vizi formali della stessa o degli atti precedenti ma anche nel caso in cui intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato della dichiarazione del terzo anche quanto all’entità e alla esigibilità del credito.
Depongono in tal senso:
- L’acquisizione automatica in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo in seguito alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito;
- La giurisprudenza è unanime nel ritenere che avverso il titolo esecutivo l’impugnazione deve essere proposta secondo gli strumenti tipici del titolo medesimo: trattandosi di provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione il rimedio specifico è rappresentato dal ricorso previsto dall’art. 617 secondo comma c.p.c.;
- Secondo una interpretazione sistematica le impugnazioni esecutive devono essere decise dal giudice dell’esecuzione;
- L’applicazione dello strumento oppositivo bifasico (artt. 615 e 617 c.p.c.) risponde all’esigenza di economia processuale, deflazione del contenzioso ordinario, efficienza e regolarità del processo esecutivo.
Il rimedio impugnatorio dell’appello è, invece, ammissibile nell’ipotesi in cui il contenuto dell’ordinanza di assegnazione esuli da quello di quel tipo integrando l’oggetto di un giudizio di cognizione ordinario.