Con l’ordinanza n. 24442/2018 il Supremo Consesso ha per la prima volta affermato esplicitamente che il tasso di interesse moratorio convenzionale soggiace al tasso soglia usura sulla base della:
- Interpretazione letterale: nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dall’ambito applicativo gli interessi moratori convenzionali;
- Interpretazione sistematica: gli interessi corrispettivi e interessi convenzionali moratori sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari perché ambedue costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, seppur nel primo caso volontariamente nel secondo caso involontariamente.
- Interpretazione finalistica: la ratio della legge 108/1996 conferma che gli interessi convenzionali moratori non sfuggono alle previsioni della norma predetta.
- Interpretazione storica.
L’ordinanza in esame non appare in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di merito: i tribunali e le corti di merito adducevano, tra le altre, come motivazione al fine di escludere la soggezione del tasso convenzionale di mora al tasso soglia usura il fatto che il tasso di mora stabilito dalla legge contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fosse spesso superiore al tasso soglia usura; ragion per cui si affermava che se la legge prevede un tasso di mora nelle transazioni commerciali superiore al tasso soglia usura, era lecito prevedere contrattualmente un tasso di mora superiore al tasso soglia usura.
La Corte di Cassazione afferma invece che: (i) se le parti decidono di applicare il tasso di cui alla legge contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui all’art. 5 D. lgs. 231/2002 possono in concreto applicare un tasso di mora superiore al tasso soglia usura; in particolare la Corte ha ritenuto che questa sarebbe una eventualità accidentale che può in concreto accadere (ii) se le parti decidono di far da sé e quindi stabilire un tasso di interesse convenzionale di mora non possono superare il tasso soglia usura.
La Corte conclude affermando che la pattuizione relativa agli interessi moratori, se superiori al tasso soglia, è nulla.
Quanto alle conseguenze della predetta nullità, il Supremo Consesso ha stabilito che, tuttavia, non trova applicazione l’art. 1815 c.c., che riguarderebbe solo il caso degli interessi corrispettivi.
Pertanto, gli interessi di mora sarebbero dovuti al tasso legale.