Il Supremo Consesso ha ribadito il principio secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a una persona diversa dal beneficiario del titolo ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto una danno – natura contrattuale e non oggettiva, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso”.
I giudici di legittimità si sono, ancora, soffermati, sul possibile concorso di colpa del soggetto emittente il quale spedisce il titolo mediante spedizione con posta ordinaria rilevando che “non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso”, dettando il seguente principio di diritto “la violazione delle norme generali di cautela sulle modalità di spedizione postale di un titolo di credito, già riempito in ogni suo elemento formale e munito di clausola di non trasferibilità…non ha adeguata incidenza nella fase di ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante ai fini della valutazione della responsabilità della banca negoziatrice e dell’eventuale concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227 comma I, ove il pagamento errato deriva dalla mancata attività di controllo demandata alla banca negoziatrice”.